Art. 9
In vigore dal 9 ott 1997
1. Sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, incarichi di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca e di coordinamento a dirigenti in servizio nelle strutture di supporto o diretta collaborazione all'attività del Ministro, del Capo di gabinetto e del consigliere giuridico, di cui agli , comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993, n. 597.
2. Le posizioni funzionali derivanti dall'attribuzione dei predetti incarichi dirigenziali sono equiparate a tutti gli effetti, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, agli incarichi di direzione di una delle unità organizzative individuate, con le disposizioni che precedono, come articolazioni di livello dirigenziale degli uffici di cui all' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993, n. 597 e dell' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 321.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 luglio 1997
Il Ministro: Bassanini Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 251
Storico versioni
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Prourn:nir:ministro.funzione.pubblica:decreto:1997-07-16;323#art-9