Art. 6
In vigore dal 9 ott 1997
1. L'Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni si articola nei sottoelencati servizi:
A) Contrattazione collettiva:
gestione della contrattazione collettiva devoluta dalla legge al Dipartimento;
indirizzo della contrattazione collettiva e rapporti con l'ARAN;
procedure di autorizzazione dei contratti collettivi nazionali;
monitoraggio della contrattazione collettiva nazionale e decentrata;
analisi economiche e statistiche sulle dinamiche contrattuali.
B) Relazioni sindacali:
conflitti sindacali e attuazione della legge n. 146 / 1990 e rapporti con la commissione di garanzia;
provvedimenti relativi alla fruizione dei diritti sindacali in relazione alla rappresentatività;
raccolta dei dati sulla consistenza rappresentativa delle organizzazioni sindacali.
C) Studi e consulenza:
studi e documentazione;
monitoraggio dei rapporti tra contrattazione collettiva e legislazione nazionale e regionale;
consulenza alle amministrazioni.
D) Contenzioso:
supporto tecnico al contenzioso in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale;
rapporti con l'avvocatura dello Stato;
monitoraggio del contenzioso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministro.funzione.pubblica:decreto:1997-07-16;323#art-6