Art. 1

In vigore dal 9 ott 1997
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Visto l'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente "Istituzione, attribuzioni ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536, con il quale, in attuazione dell'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è stato emanato il regolamento concernente il Dipartimento della funzione pubblica; Visto l' della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993, n. 597, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle competenze e sull'organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 321, con il quale è stato adottato il regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, e delle relative funzioni, del Dipartimento della funzione pubblica; Ritenuta l'esigenza di procedere, su proposta dei rispettivi dirigenti generali direttori degli uffici, all'individuazione delle strutture di livello dirigenziale non generale nelle quali si articolano gli uffici del Dipartimento della funzione pubblica ed all'individuazione delle relative funzioni, in applicazione dell', comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 321; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; D'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, acquisita rispettivamente con le note protocollo DAGL / 27720 / 95 del 26 giugno 1997 e protocollo 1.1.4 / 27720 / 95 del 16 luglio 1997 e con la nota protocollo 164397 del 27 giugno 1997; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio 1997; Adotta il seguente regolamento: . 1. Nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale del Dipartimento di cui agli del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 321, sono individuate le strutture dirigenziali denominate "Servizi" alle quali sono attribuite le funzioni indicate negli articoli che seguono. 2. Alla direzione dei Servizi sono preposti funzionari con la qualifica di "dirigente". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. .
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urn:nir:ministro.funzione.pubblica:decreto:1997-07-16;323#art-1

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