Art. 4

In vigore dal 9 ott 1997
1. L'Ufficio per l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni si articola nei sottoelencati servizi: A) Strutture delle pubbliche amministrazioni: verifica della funzionalità delle strutture delle pubbliche amministrazioni ed emanazione di direttive periodiche alle amministrazioni per la ridefinizione degli uffici ex articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; predisposizione o esame di provvedimenti per il riordino o la fusione di ministeri e di amministrazioni ad ordinamento autonomo e per l'istituzione di enti o di organismi indipendenti per la regolazione di servizi di rilevante interesse pubblico; predisposizione o esame di provvedimenti per il riordino, soppressione o fusione di enti pubblici non economici o di organi collegiali dello Stato; predisposizione o esame di provvedimenti o proposte concernenti l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e di altro livello dirigenziale, e delle relative funzioni, delle amministrazioni pubbliche; attività di consulenza tecnico - giuridica con espressione di pareri su quesiti in materia di strutturazione, organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni in genere. B) Carichi di lavoro: verifica delle rilevazioni dei carichi di lavoro delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli enti di ricerca vigilati dalle predette amministrazioni, ai fini della quantificazione del fabbisogno di personale; emanazione di direttive periodiche per la predisposizione delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro delle pubbliche amministrazioni; esame delle metodologie proposte e dei relativi esempi applicativi, ai fini dell'espressione del giudizio di congruità; verifica dei risultati della rilevazione dei carichi di lavoro mediante l'analisi dei dati riportati su prospetti cartacei nonché su supporti informatici; verifica tecnica, d'intesa con il Ministero del tesoro, delle proposte di quantificazione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni sulla base delle rilevazioni dei carichi di lavoro; attività di consulenza tecnico - giuridica su quesiti in materia di carichi di lavoro. C) Dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni: predisposizione, previa verifica delle condizioni e degli adempimenti preliminari alle proposte, dei provvedimenti di definizione delle dotazioni organiche del personale delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo ai sensi dell' del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e connesse attività di informazione alle organizzazioni sindacali; rapporti con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, ai fini dell'analisi e del controllo degli oneri finanziari sulle proposte di definizione delle dotazioni organiche; esame dei provvedimenti di determinazione delle dotazioni organiche degli enti pubblici non economici e degli enti di ricerca ai fini della loro approvazione da parte delle amministrazioni vigilanti; emanazione di direttive per la ridefinizione periodica delle dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni. D) Monitoraggio delle linee di attività delle pubbliche amministrazioni: analisi e monitoraggio delle linee di attività omogenee delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 22, comma 18, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, allo scopo di definire, di concerto con il Ministero del Tesoro, i parametri per il dimensionamento delle dotazioni organiche del personale; verifica periodica degli scostamenti tra i parametri definiti e le proposte avanzate dalle amministrazioni in ordine alla determinazione delle dotazioni organiche; costituzione di una banca - dati per la classificazione e omogeneizzazione delle linee di attività nonché individuazione di strumenti informatici idonei alla gestione dei dati, che consentano la ricerca, il confronto, l'analisi per le linee di attività o per loro raggruppamenti; proposte per l'introduzione di correttivi o modifiche, anche in relazione all'obiettivo di riduzione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, per la razionalizzazione delle linee di attività in cui si scompongono detti procedimenti.
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urn:nir:ministro.funzione.pubblica:decreto:1997-07-16;323#art-4

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