Art. 7

In vigore dal 9 ott 1997
1. L'Ufficio per i procedimenti e l'efficienza amministrativa si articola nei sottoelencati servizi: A) Procedimenti amministrativi, trasparenza, autocertificazione: promozione di attività finalizzate all'attuazione delle norme in materia di trasparenza e di autocertificazione e relativo monitoraggio; promozione, coordinamento e monitoraggio degli uffici per le relazioni con il pubblico (URP); funzionamento dell'URP del Dipartimento. B) Qualità dei servizi pubblici: attuazione della carta dei servizi pubblici, rapporti con il Comitato permanente per l'attuazione della carta dei servizi; promozione e coordinamento dell'attività dei comitati metropolitani e provinciali della pubblica amministrazione; attività finalizzate alla costituzione ed al funzionamento dei servizi di controllo interno; rapporti con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), per favorire l'impiego delle tecnologie informatiche in funzione della riorganizzazione e l'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche. C) Studi e consulenza: studio e promozione di iniziative per migliorare l'efficienza delle amministrazioni pubbliche e per diffondere la misurazione dell'attività amministrativa anche con riferimento al funzionamento dei servizi di controllo interno; studio e promozione di attività connesse con l'innovazione della regolamentazione e con la valutazione del suo impatto, al fine di assicurarne maggiore efficienza; studio e promozione di attività per il miglioramento della qualità dei servizi pubblici e relativa consulenza alle amministrazioni; studio e promozione di iniziative per la diffusione dell'innovazione nelle pubbliche amministrazioni.
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