Art. 7
In vigore dal 9 ott 1997
1. L'Ufficio per i procedimenti e l'efficienza amministrativa si articola nei sottoelencati servizi:
A) Procedimenti amministrativi, trasparenza, autocertificazione:
promozione di attività finalizzate all'attuazione delle norme in materia di trasparenza e di autocertificazione e relativo monitoraggio;
promozione, coordinamento e monitoraggio degli uffici per le relazioni con il pubblico (URP);
funzionamento dell'URP del Dipartimento.
B) Qualità dei servizi pubblici:
attuazione della carta dei servizi pubblici, rapporti con il Comitato permanente per l'attuazione della carta dei servizi;
promozione e coordinamento dell'attività dei comitati metropolitani e provinciali della pubblica amministrazione;
attività finalizzate alla costituzione ed al funzionamento dei servizi di controllo interno;
rapporti con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), per favorire l'impiego delle tecnologie informatiche in funzione della riorganizzazione e l'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche.
C) Studi e consulenza:
studio e promozione di iniziative per migliorare l'efficienza delle amministrazioni pubbliche e per diffondere la misurazione dell'attività amministrativa anche con riferimento al funzionamento dei servizi di controllo interno;
studio e promozione di attività connesse con l'innovazione della regolamentazione e con la valutazione del suo impatto, al fine di assicurarne maggiore efficienza;
studio e promozione di attività per il miglioramento della qualità dei servizi pubblici e relativa consulenza alle amministrazioni;
studio e promozione di iniziative per la diffusione dell'innovazione nelle pubbliche amministrazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministro.funzione.pubblica:decreto:1997-07-16;323#art-7