Art. 3

In vigore dal 9 ott 1997
1. L'ufficio per gli affari generali e per il personale si articola nei seguenti servizi: A) Affari generali e personale: gestione degli affari generali e giuridicoamministrativi; gestione del personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica; archivio generale; servizi ausiliari di carattere generale; attuazione, nell'ambito delle strutture del Dipartimento, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, siccome modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242. B) Affari amministrativocontabili: gestione degli affari finanziari e contabili; svolgimento delle attività contrattuali; definizione residuale della posizione giuridica ed economica del personale degli enti soppressi. C) Affari internazionali: rapporti con l'Unione europea, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, l'Unione dell'Europa occidentale e con gli altri organismi internazionali nonché con le istituzioni di altri Paesi che svolgono attività nel campo della pubblica amministrazione e del pubblico impiego; rapporti con l'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht; libera circolazione dei lavoratori degli Stati membri dell'Unione europea nell'ambito dell'amministrazione pubblica; scambi formativi di funzionari pubblici con istituzioni e paesi dell'Unione europea; attuazione delle direttive CEE in materia di riconoscimento di titoli di studio conseguiti in altri Paesi ai fini dell'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione italiana. D) Stampa, documentazione e biblioteca: rassegna della stampa quotidiana e periodica; redazione della rivista "Funzione pubblica" e di altre pubblicazioni in materia di pubblica amministrazione e di pubblico impiego; raccolta di documentazione e informazioni; gestione della biblioteca del Dipartimento della funzione pubblica.
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