Art. 3
In vigore dal 9 ott 1997
1. L'ufficio per gli affari generali e per il personale si articola nei seguenti servizi:
A) Affari generali e personale:
gestione degli affari generali e giuridicoamministrativi;
gestione del personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica;
archivio generale;
servizi ausiliari di carattere generale;
attuazione, nell'ambito delle strutture del Dipartimento, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, siccome modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.
B) Affari amministrativocontabili:
gestione degli affari finanziari e contabili;
svolgimento delle attività contrattuali;
definizione residuale della posizione giuridica ed economica del personale degli enti soppressi.
C) Affari internazionali:
rapporti con l'Unione europea, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, l'Unione dell'Europa occidentale e con gli altri organismi internazionali nonché con le istituzioni di altri Paesi che svolgono attività nel campo della pubblica amministrazione e del pubblico impiego;
rapporti con l'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht;
libera circolazione dei lavoratori degli Stati membri dell'Unione europea nell'ambito dell'amministrazione pubblica;
scambi formativi di funzionari pubblici con istituzioni e paesi dell'Unione europea;
attuazione delle direttive CEE in materia di riconoscimento di titoli di studio conseguiti in altri Paesi ai fini dell'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione italiana.
D) Stampa, documentazione e biblioteca:
rassegna della stampa quotidiana e periodica;
redazione della rivista "Funzione pubblica" e di altre pubblicazioni in materia di pubblica amministrazione e di pubblico impiego;
raccolta di documentazione e informazioni;
gestione della biblioteca del Dipartimento della funzione pubblica.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministro.funzione.pubblica:decreto:1997-07-16;323#art-3