Art. 8
In vigore dal 9 ott 1997
1. Nell'ambito dell'Ispettorato per la funzione pubblica è istituito il seguente servizio:
A) Programmazione e analisi dell'attività:
svolgimento dell'attività istruttoria diretta ad acquisire gli elementi informativi, valutativi e documentali necessari ai fini della decisione in ordine all'eventuale effettuazione di verifiche ispettive o all'archiviazione della questione, ovvero all'interessamento di altri uffici;
elaborazione di studi, analisi e proposte sulla base dei risultati delle verifiche, nonché degli interventi comunque posti in essere dall'Ispettorato;
rapporti con gli altri uffici del Dipartimento ai fini della raccolta sistematica di circolari, direttive, risposte a specifici quesiti e quant'altro possa risultare di utile documentazione per l'attività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministro.funzione.pubblica:decreto:1997-07-16;323#art-8