Art. 6

In vigore dal 14 ago 1997
1. Completata l'istruttoria, il prefetto accoglie le istanze per le quali non sono emersi elementi ostativi, indicando per ciascuna di esse la misura della contribuzione sulle somme del fondo disponibili alla quale viene ammessa; può subordinare l'erogazione del contributo alla condizione che l'ente richiedente indichi fonti integrative di finanziamento della spesa a totale copertura della stessa. Respinge le istanze relative a progetti presentati da soggetti diversi da quelli indicati nel comma 2 dell'-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, o da soggetti che non danno affidamento per la loro esecuzione, ovvero relative a progetti non idonei al conseguimento delle finalità indicate nel comma 1 dello stesso articolo o non corredati da una adeguata copertura della spesa eccedente la parte finanziabile, nel caso di contribuzione parziale. 2. Il prefetto adotta i provvedimenti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 12/8/1997, n. 187 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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Art. 6 Regolamento recante norme sulle modalita' di gestione del fondo istituito presso le prefetture per l'erogazione dei contributi destinati al finanziamento di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati, nonche' relativi alle attivita' di risanamento di quartieri urbani degradati, di prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione, di intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalita' e di promozione di cultura imprenditoriale e di attivita' imprenditoriale per giovani disoccupati. — Testo vigente | Portale Normativo