Art. 4

In vigore dal 14 ago 1997
1. Scaduto il termine per la presentazione delle istanze i progetti sono sottoposti per il prescritto parere del comitato tecnicofinanziario previsto dal comma 3 dell'-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, il quale nel termine di trenta giorni si pronuncia sulla loro idoneità a conseguire gli obiettivi prefissati, sulla congruità della spesa preventivata complessivamente e sulla sussistenza di una adeguata copertura finanziaria. Il comitato può chiedere una sola volta all'ente la integrazione della documentazione prodotta a corredo dell'istanza o chiarimenti sui suoi contenuti, assegnando un termine per la loro presentazione. 2. Una volta acquisito il parere del comitato tecnicofinanziario di cui al comma 1, sui progetti è sentito il sindaco del luogo della prevista esecuzione e l'assessore regionale preposto al settore cui sono riconducibili le finalità perseguite. Il sindaco e l'assessore regionale si esprimono nel termine di quindici giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine il procedimento viene definito ai sensi dell'.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:1997-06-09;248#art-4

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