Art. 5
In vigore dal 14 ago 1997
1. Il comitato tecnicofinanziario di cui all' è costituito con provvedimento del prefetto, ed è composto da un funzionario della carriera di ragioneria in servizio presso la prefettura, da un esperto in problematiche sociali designato dalla provincia e da un rappresentante dell'ufficio tecnico erariale o, ove istituito, dell'ufficio del territorio. Con lo stesso provvedimento è nominato un supplente per ciascun membro, che interviene alle sedute del collegio in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.
2. Il comitato tecnicofinanziario è collegio perfetto. In relazione alla natura dei progetti presentati può essere integrato da uno o più componenti designati dal provveditorato agli studi, dalla camera di commercio, dalla unità sanitaria locale, o dal provveditorato alle opere pubbliche, che partecipano alle deliberazioni con voto consultivo.
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