Art. 3

In vigore dal 14 ago 1997
1. Entro trenta giorni dal primo versamento di cui al comma 3 dell', e successivamente con cadenza semestrale, la prefettura rende noto l'ammontare delle disponibilità acquisite sul fondo, stabilendo il termine entro il quale i soggetti indicati nel comma 2 dell' - duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall' della legge 7 marzo 1996, n. 109, possono presentare le richieste di contributo per il finanziamento dei progetti specificati nel comma 1 dello stesso articolo. 2. Il pubblico avviso con il quale la prefettura provvede agli adempimenti di cui al comma 1 indica la documentazione da presentare a corredo della istanza e può stabilire l'ammontare massimo dei contributi erogabili per categorie di progetti. In ogni caso l'istanza deve essere corredata dal piano di finanziamento del progetto. L'avviso è affisso all'albo della prefettura ed è trasmesso ai comuni della provincia per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori e la diffusione presso gli enti e i sodalizi ammessi a presentare i progetti. 3. Il luogo della prevista esecuzione dei progetti deve rientrate, a pena della esclusione della richiesta, nell'ambito della provincia per la quale è stato emanato il pubblico avviso di cui al comma 2. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 12/8/1997, n. 187 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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Art. 3 Regolamento recante norme sulle modalita' di gestione del fondo istituito presso le prefetture per l'erogazione dei contributi destinati al finanziamento di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati, nonche' relativi alle attivita' di risanamento di quartieri urbani degradati, di prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione, di intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalita' e di promozione di cultura imprenditoriale e di attivita' imprenditoriale per giovani disoccupati. — Testo vigente | Portale Normativo