Art. 3
In vigore dal 14 ago 1997
1. Entro trenta giorni dal primo versamento di cui al comma 3 dell', e successivamente con cadenza semestrale, la prefettura rende noto l'ammontare delle disponibilità acquisite sul fondo, stabilendo il termine entro il quale i soggetti indicati nel comma 2 dell' - duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall' della legge 7 marzo 1996, n. 109, possono presentare le richieste di contributo per il finanziamento dei progetti specificati nel comma 1 dello stesso articolo.
2. Il pubblico avviso con il quale la prefettura provvede agli adempimenti di cui al comma 1 indica la documentazione da presentare a corredo della istanza e può stabilire l'ammontare massimo dei contributi erogabili per categorie di progetti. In ogni caso l'istanza deve essere corredata dal piano di finanziamento del progetto. L'avviso è affisso all'albo della prefettura ed è trasmesso ai comuni della provincia per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori e la diffusione presso gli enti e i sodalizi ammessi a presentare i progetti.
3. Il luogo della prevista esecuzione dei progetti deve rientrate, a pena della esclusione della richiesta, nell'ambito della provincia per la quale è stato emanato il pubblico avviso di cui al comma 2.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 12/8/1997, n. 187 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1997-06-09;248#art-3