Art. 7
In vigore dal 14 ago 1997
1. L'ente beneficiario del contributo è tenuto a presentare alla prefettura, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine della prevista esecuzione del progetto, una apposita relazioni sulle modalità di impiego del finanziamento. In caso di inosservanza l'ente è escluso da ogni ulteriore contribuzione. Nella ipotesi di gravi inadempienze nella esecuzione del progetto, il prefetto richiede la restituzione del contributo.
2. La gestione del fondo è annuale e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
3. L'eventuale avanzo di gestione è riportato all'esercizio successivo.
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