Art. 7

In vigore dal 14 ago 1997
1. L'ente beneficiario del contributo è tenuto a presentare alla prefettura, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine della prevista esecuzione del progetto, una apposita relazioni sulle modalità di impiego del finanziamento. In caso di inosservanza l'ente è escluso da ogni ulteriore contribuzione. Nella ipotesi di gravi inadempienze nella esecuzione del progetto, il prefetto richiede la restituzione del contributo. 2. La gestione del fondo è annuale e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. 3. L'eventuale avanzo di gestione è riportato all'esercizio successivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:1997-06-09;248#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo