Art. 8

In vigore dal 14 ago 1997
1. I prefetti presentano annualmente al Ministero dell'interno, entro il 30 aprile, il rendiconto della gestione del fondo, mettendo in evidenza eventuali avanzi di gestione. Detto rendiconto deve essere successivamente trasmesso, nunito del visto di riscontro amministrativo, alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'interno e quindi, alla Corte dei conti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 giugno 1997 Il Ministro dell'interno Napolitano p. Il Ministro del tesoro Pennacchi Il Ministro delle finanze Visco Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1997 Registro n. 2 Interno, foglio n. 87 --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 12/8/1997, n. 187 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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Art. 8 Regolamento recante norme sulle modalita' di gestione del fondo istituito presso le prefetture per l'erogazione dei contributi destinati al finanziamento di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati, nonche' relativi alle attivita' di risanamento di quartieri urbani degradati, di prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione, di intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalita' e di promozione di cultura imprenditoriale e di attivita' imprenditoriale per giovani disoccupati. — Testo vigente | Portale Normativo