Art. 8
In vigore dal 14 ago 1997
1. I prefetti presentano annualmente al Ministero dell'interno, entro il 30 aprile, il rendiconto della gestione del fondo, mettendo in evidenza eventuali avanzi di gestione. Detto rendiconto deve essere successivamente trasmesso, nunito del visto di riscontro amministrativo, alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'interno e quindi, alla Corte dei conti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 giugno 1997
Il Ministro dell'interno
Napolitano p. Il Ministro del tesoro
Pennacchi
Il Ministro delle finanze
Visco
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1997
Registro n. 2 Interno, foglio n. 87
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 12/8/1997, n. 187 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
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