Art. 1

In vigore dal 14 ago 1997
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO e IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'-duodecies, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall', comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109, che istituisce un fondo presso le prefetture per l'erogazione di contributi destinati al finanziamento dei progetti di cui al medesimo comma 1; Considerato che l'-duodecies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall', comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109, demanda ad un regolamento, da adottarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, la definizione delle modalità di gestione del fondo di cui al comma 1 del richiamato -duodecies; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze generali del 19 dicembre 1996 e 13 febbraio 1997; Inviata la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. M/4113/87 del 6 giugno 1997; Adotta il seguente regolamento: . 1. Le somme versate all'ufficio del registro ai sensi dei commi 1 e 5 dell'-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall' della legge 7 marzo 1996, n. 109, al netto della quota del 10 per cento di cui al comma 6-bis dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall' del decreto - legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 108, affluiscono ai fondi istituiti presso le prefetture ai sensi dell'-duodecies della stessa legge 31 maggio 1965, n. 575, secondo le seguenti modalità. 2. Le somme di danaro, le somme ricavate dalla vendita di beni mobili non costituiti in azienda e dei titoli, le somme derivanti dal recupero dei crediti personali, sono versate all'ufficio del registro del luogo ove ha sede il tribunale che ha proceduto alla nomina dell'amministratore di cui all'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575. 3. Le somme derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni aziendali sono versate all'ufficio del registro del luogo dove ha sede l'azienda. 4. L'amministrazione di cui all'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, o il dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, all'atto del versamento delle somme all'ufficio del registro, ne dà comunicazione alla prefettura nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio del registro competente ai sensi dei commi 2 e 3. --------------- Nota redazionale I testi delle premesse e del presente articolo sono già integrati con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 12/8/1997, n. 187 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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