Capo I
Art. 7
Modifica delle tecnologie di rete
In vigore dal 19 lug 1997
1. Il gestore può modificare le tecnologie di rete, seguendo i progressi della tecnica, impegnandosi comunque a darne notizia all'abbonato, laddove necessario, con un anticipo di almeno novanta giorni solari. A tal fine il gestore fornisce altresì adeguate informazioni.
2. L'abbonato può fruire delle prestazioni di cui è dotata la centrale di competenza, alle previste condizioni economiche, e provvederà ad uniformare contemporaneamente, a sue spese, l'eventuale impianto di sua proprietà allacciato alla rete urbana.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1997-05-08;197#art-7