Capo I

Art. 7

Modifica delle tecnologie di rete

In vigore dal 19 lug 1997
1. Il gestore può modificare le tecnologie di rete, seguendo i progressi della tecnica, impegnandosi comunque a darne notizia all'abbonato, laddove necessario, con un anticipo di almeno novanta giorni solari. A tal fine il gestore fornisce altresì adeguate informazioni. 2. L'abbonato può fruire delle prestazioni di cui è dotata la centrale di competenza, alle previste condizioni economiche, e provvederà ad uniformare contemporaneamente, a sue spese, l'eventuale impianto di sua proprietà allacciato alla rete urbana.
Storico versioni

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