Capo I
Art. 3
Utilizzo del servizio da parte di terzi
In vigore dal 19 lug 1997
1. L'abbonato può permettere ad altri di usufruire del servizio ma non può chiedere un corrispettivo maggiore di quanto l'abbonato medesimo è tenuto a corrispondere al gestore, a titolo di traffico, in relazione alle condizioni economiche vigenti.
2. È proibita la cessione a terzi, per qualsiasi ragione, del contratto di abbonamento telefonico.
3. La violazione delle disposizioni sopracitate comporta la restituzione dell'importo non dovuto e dà titolo al gestore di risolvere il contratto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1997-05-08;197#art-3