Art. 1

Oggetto

In vigore dal 19 lug 1997
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modificazioni; Vista la convenzione tra il Ministero de1 poste e delle telecomunicazioni e la società concessionaria SIP - oggi Telecom Italia S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523; Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, con il quale è stato approvato il vigente regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico; Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1995, n. 191, recante modificazioni al vigente regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, approvato con decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484; Visto il piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni; Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, con il quale è stato approvato il regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni; Vista la direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1995 sull' applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l(elevato a)' adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Considerata l'esigenza di apportare le opportune integrazioni ai fini di meglio tutelare gli abbonati al servizio telefonico; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997; Ritenuto, con riferimento alla parte relativa al terzo comma dell', di doversi adeguare parzialmente al parere del Consiglio di Stato, in quanto, per soddisfare esigenze tecniche, appare necessario prevedere esplicitamente la risoluzione del contratto dopo il decorso di un congruo termine di sospensione del servizio; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico: . Oggetto 1. Oggetto del presente regolamento di servizio è la disciplina del servizio telefonico di base, di seguito denominato servizio telefonico. 2. Considerata la specificità dei servizi radiomobili, è opportuno che gli stessi costituiscano oggetto di apposita disciplina e pertanto rimangono provvisoriamente ancora disciplinati, nei limiti del rinvio contenuto nei decreti ministeriali 13 febbraio 1990, n. 33 e 8 novembre 1993, n. 512, dal regolamento di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, successivamente modificato dal decreto ministeriale 13 febbraio 1995, n. 191, fino all'emanazione di un nuovo regolamento di servizio specifico per detti servizi.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1997-05-08;197#art-1

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