Art. 2
Rapporto tra il gestore del servizio telefonico e gli abbonati
In vigore dal 19 lug 1997
Rapporto tra il gestore del servizio telefonico
e gli abbonati
1. I rapporti fra il gestore del servizio telefonico di seguito denominato "gestore" e gli abbonati sono regolati dalle disposizioni previste nei successivi articoli.
2. Il gestore e l'abbonato osservano tutte le disposizioni di legge e regolamentari, nonché le disposizioni tecniche che regolano la materia degli impianti interni, supplementari ed accessori.
3. Il gestore comunica agli abbonati, con la massima tempestività e con le modalità più idonee, tutte le informazioni rilevanti sulle normative che regolano il rapporto fra l'abbonato e il gestore medesimo. In particolare il gestore fornisce agli abbonati le informazioni relative al regolamento di servizio nonché comunica agli stessi le condizioni economiche di offerta del servizio telefonico praticate dal gestore nonché il costo addebitabile all'utenza di rete fissa allorchè effettui chiamate destinate ad utenti di reti radiomobili e le loro eventuali modifiche. A tal fine, sarà garantito un servizio gratuito di assistenza agli abbonati.
4. Ogni anno ciascun abbonato ha diritto a ricevere dal gestore l'elenco di tutti gli abbonati della rete urbana di appartenenza in cui esso è inserito.
5. Su richiesta dell'abbonato e ove previsto dietro pagamento di apposito corrispettivo, il gestore fornisce, tempestivamente e compatibilmente con le risorse tecniche disponibili, servizi innovativi. L'elenco dei servizi, il loro costo, le modalità di accesso ed, in generale, la loro disciplina sono pubblicati annualmente sull'Avantielenco. Per quelli attivati in corso d'anno, il gestore organizza un'idonea campagna informativa.
6. Il presente regolamento di servizio si applica di diritto a tutti i rapporti in essere alla data della sua entrata in vigore, senza alcun onere aggiuntivo a carico degli abbonati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1997-05-08;197#art-2