Capo I

Art. 8

Modifica delle condizioni di contratto

In vigore dal 19 lug 1997
1. Le modifiche del presente regolamento possono essere richieste dal gestore sulla base di motivate esigenze. 2. Il gestore si impegna a dare tempestivamente notizia all'abbonato delle modifiche delle condizioni di contratto attraverso idonea campagna informativa o tramite bolletta con almeno trenta giorni solari di anticipo dalla decorrenza delle nuove clausole, ed a fornire al riguardo idonea comunicazione scritta annessa alla bolletta successiva all'introduzione delle modifiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1997-05-08;197#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo