Capo I

Art. 9

Cambiamento dell'intestazione del contratto o subentro

In vigore dal 19 lug 1997
1. Il cambiamento della persona fisica o giuridica a cui il contratto è intestato rende necessario il perfezionamento di un nuovo contratto e il pagamento dell'indennità di subentro. L'indennità di subentro non è dovuta nei casi di successione "mortis causa" a titolo universale o particolare, o quando il subentro avviene fra persone conviventi dello stesso nucleo familiare. 2. L'indennità di subentro non è inoltre dovuta nei casi di trasformazione della denominazione o della ragione sociale o di cambio di titolare di impresa. Non si dà luogo a cambiamenti di intestazione nei confronti dell'abbonato moroso a meno che il subentrante non estingua o si accolli il debito maturato.
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