Capo I

Art. 10

Trasloco dell'utenza telefonica

In vigore dal 19 lug 1997
1. L'abbonato che intende traslocare la propria utenza telefonica ne dà comunicazione al gestore almeno trenta giorni solari prima della data da cui intende far decorrere l'effettuazione del trasloco. 2. Per il trasloco dell'utenza l'abbonato è tenuto a corrispondere l'apposito contributo ed, altresì, eventuali diversi prezzi e tariffe determinati in conseguenza dello stesso, che dovranno essergli preventivamente comunicati. 3. Se l'abbonato dichiara di non avere interesse a mantenere attivo, nel frattempo, l'impianto da traslocare, il gestore sospenderà, a decorrere dalla data indicata dall'abbonato, il servizio fino a quando il trasloco non sarà effettuato. 4. Non si dà luogo a trasloco fino a quando permane una eventuale posizione di morosità dell'abbonato. 5. Se il gestore effettua in ritardo il trasloco richiesto, l'abbonato avrà diritto agli indennizzi previsti all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1997-05-08;197#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo