Capo IV
Art. 31
Periodicità delle bollette
In vigore dal 19 lug 1997
1. Le bollette vengono di norma inviate all'abbonato con cadenza bimestrale.
2. L'abbonato può richiedere la fatturazione mensile o con periodicità inferiore al mese. Tale servizio viene fornito gratuitamente dal gestore non appena approntati gli adeguamenti tecnici necessari.
3. Periodi di fatturazione differenti per categorie di abbonati saranno stabiliti dal gestore sulla base di intese con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e saranno preventivamente comunicati all'abbonato.
4. Ferma rimanendo la pluralità e l'autonomia dei singoli contratti d'abbonamento sottostanti, il gestore, a seguito della richiesta o del consenso formale dell'abbonato, può provvedere, ove tecnicamente possibile, ad un'unica fatturazione di tutti gli abbonamenti sottoscritti dal medesimo abbonato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1997-05-08;197#art-31