Capo IV

Art. 32

Calcolo del traffico e documentazione degli addebiti

In vigore dal 19 lug 1997
1. Il gestore calcola l'importo dovuto per il traffico effettuato sulla base dei dati rilevati dal contatore o da dispositivi equivalenti di centrale. In alternativa, non appena tecnicamente ed amministrativamente possibile, l'importo dovuto sarà calcolato sulla base della misurazione documentata degli addebiti. 2. Il gestore provvede, a richiesta scritta dell'abbonato, a fornire gratuitamente allo stesso, non appena tecnicamente ed amministrativamente possibile e comunque, per gli utenti già collegati a centrali numeriche, entro il 31 dicembre 1997, la documentazione di tutte le comunicazioni telefoniche che comportano un addebito superiore a 4 scatti, sulla base di un proprio sistema interno di rilevazione. Tale documentazione dovrà contenere i seguenti elementi: data e ora di inizio della conversazione, numero selezionato, tipo, località, durata, numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione, costo della conversazione, totale degli scatti da fatturare e qualsiasi altra informazione concernente il pagamento quali pagamenti anticipati, rateali, disattivazioni e solleciti. Rimane comunque garantito il servizio di documentazione degli addebiti per le comunicazioni teleselettive secondo le modalità previste dal vigente decreto tariffario. 3. Il gestore è tenuto ad estendere a tutti gli abbonati, non appena tecnicamente possibile e comunque entro il 31 dicembre 1997 per gli utenti già collegati a centrali numeriche, un servizio informativo automatico sui propri consumi di traffico, che sarà fornito alle condizioni economiche previste.
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