Capo IV

Art. 36

Risoluzione contrattuale

In vigore dal 19 lug 1997
1. Trascorsi quindici giorni dalla data di sospensione del servizio, determinatasi per ogni causa, il gestore potrà risolvere il contratto, dandone all'abbonato un preavviso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, di almeno dieci giorni dalla data di ricevimento della stessa.
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