Capo IV
Art. 34
lndennità pr il ritardato pagamento
In vigore dal 19 lug 1997
1. In caso di ritardato pagamento, cioè di pagamenti effettuati dopo il termine di scadenza indicato in bolletta, l'abbonato dovrà versare al gestore un'indennità di mora pari: al 2% dell'importo indicato in bolletta per i pagamenti effettuati dal l al 15 giorno solare successivo alla data di scadenza; al 4% dell'importo indicato in bolletta per i pagamenti effettuati dal 16 al 30 giorno solare successivo alla data di scadenza; al 6% dell'importo indicato in bolletta per i pagamenti effettuati dopo il 30 giorno solare dalla data di scadenza.
2. Qualora l'abbonato che abbia effettuato pagamenti regolari delle sei ultime bollette, cioè entro le rispettive date di scadenza, paghi entro il 15 giorno solare successivo alla data di scadenza non troverà applicazione l'indennità di ritardato pagamento di cui al comma precedente. Qualora paghi successivamente al 15 giorno, l'indennità di ritardato pagamento gli verrà integralmente addebitata.
3. Ferma restando l'applicazione delle indennità di cui al presente articolo, al fine di assicurare il pieno adempimento degli obblighi assunti nei confronti del gestore l'abbonato intestatario di più contratti di abbonamento autorizza il gestore a rivalersi delle somme per cui sia risultato moroso sugli altri abbonamenti relativi a servizi disciplinati dal presente regolamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1997-05-08;197#art-34