Capo IV

Art. 29

Mezzi di garanzia

In vigore dal 19 lug 1997
1. In luogo del versamento dell'anticipo sulle conversazioni interurbane il gestore, per i nuovi abbonamenti stipulati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, può richiedere la prestazione di appositi mezzi di garanzia oppure la domiciliazione delle bollette presso conto corrente postale o bancario. Le tipologie dei suddetti mezzi di garanzia sono preventivamente comunicate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 2. Ove l'abbonato non presti i mezzi di garanzia sopra indicati o non effettui la domiciliazione delle bollette presso conto corrente postale o bancario, è tenuto a versare in anticipo, a richiesta del gestore, una somma corrispondente al presumibile ammontare delle conversazioni interurbane che effettuerà in un bimestre. Per ogni nuovo abbonamento, ad uso di abitazione privata, detta somma sarà pari al 10% del contributo di attivazione. Per gli altri abbonamenti l'ammontare dell'anticipo sarà concordato con l'abbonato sulla base del tipo di attività svolta dallo stesso. 3. Il mancato pagamento dell'anticipo o la mancata prestazione delle misure previste in alternativa comporta la sospensione integrale del servizio, ivi compreso il ricevimento delle chiamate. Persistendo il mancato pagamento dell'anticipo o la mancata prestazione delle misure previste in alternativa per ulteriori sessanta giorni, il gestore può procedere alla risoluzione del contratto. 4. L'eventuale anticipo versato non costituisce deposito e viene restituito senza ritardo alla cessazione del contratto, salva compensazione in caso di inadempimento da parte dell'abbonato. 5. L'anticipo, relativo all'ultima bolletta pagata, è maggiorato, fatti salvi i casi di morosità, di una somma equivalente agli interessi legali, calcolati a decorrere dal pagamento della predetta bolletta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1997-05-08;197#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo