Capo III
Art. 26
Uso improprio del servizio
In vigore dal 19 lug 1997
1. L'abbonato non può servirsi del proprio impianto per effettuare comunicazioni che arrechino molestia o che violino le leggi vigenti.
2. L'abbonato non può utilizzare il servizio in modo da creare turbativa ad altri abbonati.
3. L'abbonato si impegna a non consentire ad altri di utilizzare il suo telefono per telefonate moleste.
4. Il gestore ha la facoltà di sospendere immediatamente il servizio senza preavviso qualora l'abbonato ne faccia l'uso improprio indicato nei casi precedenti dandone, se del caso, idonea comunicazione alle autorità competenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1997-05-08;197#art-26