Capo III
Art. 23
Uso degli impianti del gestore
In vigore dal 19 lug 1997
1. È proibito all'abbonato di aprire, smontare o manomettere gli impianti di proprietà del gestore, nonché rivolgersi ad estranei per eseguire riparazioni o effettuare manomissioni per qualsiasi fine.
2. Qualora l'abbonato non rispetti tale divieto, fatte salve le sanzioni di legge, il gestore potrà procedere, dandone preavviso, alla sospensione del servizio e richiedere il risarcimento di tutti i danni cagionati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1997-05-08;197#art-23