Capo III
Art. 20
Informazioni fornite al gestore
In vigore dal 19 lug 1997
1. L'abbonato è tenuto a fornire le informazioni anagrafiche e quelle relative all'attività svolta in relazione all'utilizzo del servizio telefonico. Tale informazione deve essere fornita al fine di consentire la corretta attribuzione della categoria tariffaria. Le suddette informazioni debbono essere rese al gestore, che le mantiene riservate, complete e rispondenti al vero.
2. A questo proposito l'abbonato si impegna a comunicare al più presto, in forma scritta, qualunque cambiamento, relativo a tali informazioni, che implichi una diversa attribuzione delle categorie tariffarie e che si verifichi nel corso del rapporto contrattuale con il gestore.
3. Qualora l'abbonato non avverta il gestore dell'avvenuto cambiamento, quest'ultimo potrà addebitare all'abbonato, previo accertamento e con effetto retroattivo, le eventuali differenze concernenti il canone di abbonamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1997-05-08;197#art-20