Capo II
Art. 18
Fatturazione del servizio ed invio della bolletta
In vigore dal 19 lug 1997
1. La bolletta telefonica costituisce fattura e il gestore dovrà inviarla all'abbonato con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza dei pagamenti.
2. Non appena tecnicamente ed amministrativamente possibile, sarà indicata in bolletta la data dell'addebito che sarà operato sulla domiciliazione in conto corrente postale o bancario nonché la data di emissione della successiva bolletta.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1997-05-08;197#art-18