Capo III
Art. 22
Omologazione
In vigore dal 19 lug 1997
1. Le apparecchiature terminali dell'abbonato collegate alla rete pubblica devono essere munite delle previste omologazioni o autorizzazioni stabilite dalle normative in vigore.
2. In caso di mancato rispetto della suddetta disposizione l'abbonato è sottoposto alle sanzioni previste dalla normativa in vigore ed è responsabile per il traffico imputabile a tali apparecchiature e per i conseguenti danni eventualmente arrecati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1997-05-08;197#art-22