Art. 22 · Omologazione
Capo III

Art. 22

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Omologazione

In vigore dal 19 lug 1997
1. Le apparecchiature terminali dell'abbonato collegate alla rete pubblica devono essere munite delle previste omologazioni o autorizzazioni stabilite dalle normative in vigore. 2. In caso di mancato rispetto della suddetta disposizione l'abbonato è sottoposto alle sanzioni previste dalla normativa in vigore ed è responsabile per il traffico imputabile a tali apparecchiature e per i conseguenti danni eventualmente arrecati.
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urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1997-05-08;197#art-22