Capo V
Art. 40
Errori di sospensione dal servizio
In vigore dal 19 lug 1997
1. Qualora l'abbonato venga sospeso dal servizio per errore, ha diritto ad un indennizzo pari all'importo del canone mensile di abbonamento per ogni due giorni lavorativi di sospensione indebita.
Tale indennizzo non viene corrisposto se l'abbonato non provvede a segnalare al gestore l'errore nella sospensione subita entro venti giorni solari dalla sospensione medesima, qualora ne abbia avuto comunicazione dal gestore mediante lettera raccomandata.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1997-05-08;197#art-40