Capo V
Art. 42
Traffico anomalo
In vigore dal 19 lug 1997
1. Nel caso si verifichino livelli anomali di traffico, rispetto alle abitudini dell'abbonato, il gestore ha diritto di inviare una bolletta anticipata e / o di sospendere precauzionalmente, previo avviso telefonico, le direttrici interurbane, internazionali ed eventuali altri servizi a valore aggiunto.
2. Nel caso di nuovi abbonati, qualora si rilevino volumi di traffico non corrispondenti alle previsioni, il gestore ha diritto di inviare una bolletta anticipata e comunque di sospendere precauzionalmente, previo avviso telefonico, le direttrici interurbane, internazionali ed eventuali altri servizi a valore aggiunto.
3. Il gestore si mette in comunicazione con l'abbonato per verificare l'effettuazione o comunque la consapevolezza circa le telefonate che hanno originato il livello anomalo di traffico.
4. Nei casi diversi dal comma precedente, tutti i servizi verranno ripristinati non appena l'abbonato avrà dichiarato, nelle forme richieste dal gestore ed illustrate nell'avantielenco, la sua disponibilità a riconoscere e pagare tutto il traffico originato ed avrà prestato le ulteriori garanzie eventualmente richieste dal gestore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1997-05-08;197#art-42