Capo V

Art. 44

Modalità di pagamento delle indennità

In vigore dal 19 lug 1997
1. Il gestore detrarrà le indennità dovute all'abbonato a partire dalla prima bolletta utile, operando in compensazione, ovvero provvederà alla liquidazione nei casi di cessazione del rapporto, salvo i conguagli eventualmente dovuti.
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