Capo V
Art. 43
Chiamate d'emergenza e comunicazioni dirette all'abbonato
In vigore dal 19 lug 1997
Chiamate d'emergenza
e comunicazioni dirette all'abbonato
1. La sospensione del servizio, per qualsiasi motivo disposta dal gestore sulla base delle disposizioni del presente regolamento, dovrà fare salva la possibilità di utilizzare i numeri di emergenza e di ricevere chiamate in tutti i casi in cui ciò è tecnicamente possibile.
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Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1997-05-08;197#art-43