Art. 43 · Chiamate d'emergenza e comunicazioni dirette all'abbonato
Capo V

Art. 43

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Chiamate d'emergenza e comunicazioni dirette all'abbonato

In vigore dal 19 lug 1997
Chiamate d'emergenza e comunicazioni dirette all'abbonato 1. La sospensione del servizio, per qualsiasi motivo disposta dal gestore sulla base delle disposizioni del presente regolamento, dovrà fare salva la possibilità di utilizzare i numeri di emergenza e di ricevere chiamate in tutti i casi in cui ciò è tecnicamente possibile.
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urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1997-05-08;197#art-43