Art. 9
M i s u r a
In vigore dal 15 lug 1997
1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, il trattamento di pensione di inabilità è calcolato, secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo, considerando l'anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro incrementata del periodo temporale compreso tra la predetta data e quella del compimento del limite di età, o di servizio in assenza del limite di età, previsto per il collocamento a riposo secondo l'ordinamento di appartenenza. In ogni caso, non si considera a tali fini l'anzianità superiore a 40 anni.
2. Il periodo temporale da incrementare si computa nelle anzianità contributive indicate all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, osservando, per quanto attiene alla determinazione dell'aliquota di rendimento, l'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dall', comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo le disposizioni in vigore negli ordinamenti previdenziali di appartenenza.
3. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, ferma restando l'applicazione dell', comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro è incrementata, secondo il sistema contributivo, del periodo temporale mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato e computata ai sensi dell', comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In ogni caso, l'anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a 40 anni.
4. L'importo del trattamento di pensione di inabilità non può superare l'80% della base pensionabile nè l'ammontare del trattamento privilegiato spettante nel caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio.
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