Art. 10

Incompatibilità

In vigore dal 15 lug 1997
1. La pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente e autonoma ed è revocato in caso di recupero della capacità fisica e di svolgimento di attività lavorativa. È fatto obbligo agli interessati di comunicare il venir meno delle suddette condizioni in presenza delle quali è stato attribuito il trattamento.
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