Art. 7
Risoluzione del rapporto di lavoro e armonizzazione degli accertamenti sanitari
In vigore dal 15 lug 1997
Risoluzione del rapporto di lavoro
e armonizzazione degli accertamenti sanitari
1. L'amministrazione o l'ente, ricevuto l'esito degli accertamenti sanitari di cui all' attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente, ovvero agli adempimenti occorrenti se la risoluzione del rapporto di lavoro è gia intervenuta.
2. Qualora l'esito degli accertamenti sanitari di cui all' attesti uno stato di inabilità permanente al servizio non si procede ad ulteriori accertamenti sanitari ai fini dei successivi adempimenti a carico dell'amministrazione o ente, salvo che per l'applicazione di disposizioni speciali o per particolari esigenze.
3. Nei casi in cui la procedura per la risoluzione del rapporto di lavoro per infermità dipendenti e non dipendenti da causa di servizio venga espletata in assenza della domanda di cui all', i relativi accertamenti sanitari continuano ad essere svolti dai competenti organi sanitari previsti, rispettivamente, dalle disposizioni in vigore nei distinti ordinamenti previdenziali e dalle norme che disciplinano il rapporto di lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.tesoro:decreto:1997-05-08;187#art-7