Art. 3

Presentazione e contenuto della domanda

In vigore dal 15 lug 1997
1. La pensione di inabilità è attribuita a domanda. 2. La domanda è presentata, per il tramite dell'ufficio presso il quale il dipendente o ex dipendente presta o ha prestato l'ultimo servizio, alla amministrazione o ente competente alla liquidazione dei trattamenti pensionistici ordinari, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa. 3. La domanda ed il certificato vanno redatti secondo gli schemi allegati 1 e 2. È fatta salva la possibilità di regolarizzazione della domanda e della documentazione ove incomplete o non conformi agli schemi allegati. 4. L'amministrazione o ente invita il dipendente a presentare la domanda indicata ai commi 2 e 3 nei casi in cui, per l'applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro, debba procedere all'accertamento delle sue condizioni di salute e della sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
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