Art. 8

Liquidazione, pagamento e decorrenza

In vigore dal 15 lug 1997
1. L'amministrazione o ente, cui sono demandati ai sensi delle disposizioni in vigore la liquidazione e il pagamento del trattamento di pensione ordinario, provvedono alla liquidazione e al pagamento della pensione di inabilità. 2. La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda prevista al precedente , se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro. 3. Per i casi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di infermità non dipendenti da causa di servizio, intervenuti in data compresa tra il 1 gennaio 1996 e quella di emanazione del presente decreto, la pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo degli accertamenti sanitari previsti ai precedenti per il riconoscimento dello stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa. 4. L 'amministrazione o ente competente alla liquidazione emette un provvedimento di diniego della pensione di inabilità in caso di mancato riconoscimento dello stato di assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
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