Art. 11
R i n v i i
In vigore dal 15 lug 1997
1. Ai fini del procedimento per l'attribuzione della pensione di inabilità trovano applicazione le disposizioni adottate da ciascuna amministrazione o ente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento alle fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di infermità e di liquidazione delle pensioni ordinarie.
2. Per quanto non previsto nel presente decreto trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1984, n. 222, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle pensioni di inabilità, nonché nell'articolo 13 della citata legge, al fine di garantire in particolare l'aggiornamento tecnicoscientifico e quello obbligatorio professionale del personale medico appartenente ad amministrazioni ed enti cui sono demandati gli accertamenti sanitari.
3. In materia di accertamenti sanitari trovano applicazione, per quanto non previsto nel presente decreto, le corrispondenti disposizioni previste nei distinti ordinamenti previdenziali per le infermità dipendenti da causa di servizio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 maggio 1997
p. Il Ministro del tesoro
Pennacchi
Il Ministro per la funzione pubblica
Bassanini
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Treu
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1997
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 305
Storico versioni
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