Art. 6

Accertamenti sanitari

In vigore dal 15 lug 1997
1. Il membro relatore della commissione, al termine degli accertamenti sanitari, redige un processo verbale dal quale devono risultare: a) la data di definizione del verbale e le generalità dell'interessato; b) gli accertamenti eseguiti; c) il giudizio diagnostico sulle infermità riscontrate con l'indicazione della menomazione complessiva che compromette l'efficienza psico - fisica; d) il giudizio sulle conseguenze che le infermità riscontrate determinano sulla idoneità al servizio, indicando se queste costituiscano o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione lavorativa; e) la sussistenza o meno dell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, determinata da infermità che cagionino o abbiano cagionato la risoluzione del rapporto di lavoro; f) se la eventuale inabilità di cui ai precedenti punti d) ed e) è determinata da infermità dipendenti o non dipendenti da causa di servizio. Nei casi di coesistenza di infermità dipendenti e non dipendenti da causa di servizio, occorre precisare se la inabilità è determinata in misura prevalente dalle une o dalle altre; g) le eventuali osservazioni del medico di fiducia; h) le eventuali osservazioni del membro dissenziente della commissione, in caso di giudizio non unanime; i) la qualifica e la firma di tutti i membri della commissione. 2. La commissione restituisce all'amministrazione o ente richiedente il verbale, redatto secondo quanto indicato al precedente comma 1, entro sessanta giorni dalla data della sua definizione. 3. La commissione, decorso il termine di trenta giorni dalla data fissata per gli accertamenti, restituisce inevasa la pratica dell'interessato che non si sia presentato, entro il predetto termine, senza darne comunicazione.
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