Art. 1
Pensione di inabilità
In vigore dal 15 lug 1997
IL MINISTRO DEL TESORO
di concerto con
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l', comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede, con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all' del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, il diritto a conseguire un trattamento pensionistico, da calcolare in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo, nei casi in cui la cessazione dal servizio sia dovuta ad infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
Viste le norme che disciplinano la liquidazione dei trattamenti di pensione nelle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria indicate all', comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed in particolare:
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, recante approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli articoli 209 e seguenti di tale testo unico per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a. e le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e successive modificazioni ed integrazioni, per i dipendenti dell'Ente poste italiane;
legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni ed integrazioni, per la ex Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali e per la ex Cassa pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate;
legge 6 luglio 1939, n. 1035, e successive modificazioni ed integrazioni per la ex Cassa pensioni ai sanitari;
legge 27 aprile 1981, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni per la ex Cassa pensioni agli ufficiali giudiziari e ai coadiutori;
Considerato che occorre provvedere alla determinazione delle modalità applicative previste dall', comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, "in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificati dalla presente legge";
Vista la legge 12 giugno 1984, n. 222, recante revisione della disciplina della invalidità pensionabile nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed, in particolare, l' concernente la pensione ordinaria di inabilità;
Visto l', comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede, tra l'altro, le modalità di calcolo della pensione di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, secondo il sistema contributivo;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri eseguita con atto n. 223813 del 12 marzo 1997;
Emana
il seguente regolamento:
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Pensione di inabilità
1. I dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all' del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché le altre categorie di dipendenti iscritte alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio a partire dal 1 gennaio 1996 per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, hanno diritto a conseguire il trattamento di pensione di cui all', comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominato "pensione di inabilità".
2. La pensione di inabilità è riversibile ai superstiti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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