Art. 8
Sostituzioni
In vigore dal 8 lug 1997
1. Con lo stesso decreto di nomina di cui al precedente articolo il Ministro della pubblica istruzione designa per ciascuna commissione anche quattro membri supplenti nell'ambito di terne di nominativi segnalati dal Collegio nazionale degli agrotecnici, in numero corrispondente ai commissari da nominare, di cui due scelti nella categoria dei docenti aventi i requisiti indicati al comma 3 del precedente articolo e due nella categoria degli agrotecnici iscritti all'albo professionale di cui al comma 4 del precedente articolo.
2. In caso di assenza all'atto dell'insediamento della commissione o di successivo impedimento di qualcuno dei commissari, il presidente dispone con proprio provvedimento la relativa definitiva sostituzione, nominando il membro supplente scelto in via prioritaria nella categoria corrispondente.
3. Alla eventuale sostituzione dei presidenti delle commissioni esaminatrici provvede il Ministro della pubblica istruzione.
4. In caso di accertata urgenza e necessità ed al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami, il Ministro della pubblica istruzione - ferma restando la scelta tra le categorie ivi menzionate - può disporre deroghe dal possesso degli ulteriori requisiti indicati nel precedente .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1997-03-06;176#art-8