Art. 9

Funzionamento delle commissioni

In vigore dal 8 lug 1997
1. Viene costituita una commissione esaminatrice per ciascuna sede regionale o interregionale, cui vengono assegnati non meno di 25 e non più di 50 candidati. 2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino rispettivamente in numero inferiore o superiore ai limiti indicati, è data facoltà al Ministro della pubblica istruzione di costituire commissioni esaminatrici per candidati provenienti da diverse sedi o più commissioni operanti nella medesima località. 3. Nella prima seduta la commissione elegge nel proprio seno il componente al quale affidare le funzioni di segretario. 4. Tutte le decisioni della commissione vengono adottate con la presenza di tutti i membri è deliberate a maggioranza. 5. A conclusione di ciascuna seduta viene redatto processo verbale sottoscritto dal presidente e da tutti i commissari. 6. Ai componenti le commissioni esaminatrici sono corrisposte le indennità stabilite dalla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni e, quando spetti, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti statali. Ai componenti le commissioni esaminatrici residenti in una località diversa da quella ove si tengano le riunioni compete, se dipendenti della pubblica amministrazione, il normale trattamento di missione in base alla qualifica o livello funzionale di appartenenza, mentre per gli estranei all'amministrazione statale e per il personale a riposo, diverso dai professori universitari, tale trattamento va determinato con riferimento a quello goduto dal personale in attività di servizio nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 28 della legge 18 dicembre 1973, n. 836. 7. Ai professori universitari collocati a riposo si applica, per quanto riguarda l'eventuale trattamento di missione, il disposto della legge 24 gennaio 1958, n. 18.
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