Art. 6

Adempimenti del Collegio nazionale degli agrotecnici

In vigore dal 8 lug 1997
1. Subito dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito dalla relativa ordinanza ministeriale, il Collegio nazionale degli agrotecnici verifica la regolarità delle domande ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, trasmette al Ministero della pubblica istruzione, ai fini di una sollecita determinazione del numero delle commissioni esaminatrici da nominare, un telegramma o un telefax con il numero dei candidati ammessi a sostenere gli esami, facendolo seguire dall'elenco nominativo dei candidati stessi. 2. Le domande prodotte dai candidati, con allegata la relativa documentazione, e gli elenchi di cui al paragrafo precedente vengono consegnati dallo stesso Collegio nazionale degli agrotecnici agli istituti professionali di Stato per l'agricoltura sedi degli esami, prima dell'insediamento delle commissioni esaminatrici e secondo le modalità stabilite dall'ordinanza ministeriale che indice la relativa sessione di esame. 3. Ciascuna domanda dovrà in ogni caso contenere la certificazione relativa al possesso di almeno uno dei requisiti di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni.
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