Art. 3
Domande di ammissione
In vigore dal 8 lug 1997
1. Le domande di ammissione agli esami devono essere indirizzate all'istituto professionale di Stato per l'agricoltura prescelto come sede di esame, redatte in carta legale e, unitamente ai documenti di rito, inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine stabilito dall'ordinanza ministeriale, al Collegio nazionale degli agrotecnici. Le domande di ammissione possono essere altresì, presentate direttamente al Collegio nazionale degli agrotecnici, ottenendone apposita ricevuta.
2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile purchè spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato dall'ordinanza ministeriale che indice la relativa sessione di esame; a tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito la domanda con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti di cui all'.
4. L'esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1997-03-06;176#art-3