Art. 1

Sessione e sedi di esame

In vigore dal 8 lug 1997
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto l', comma 2, della legge 6 giugno 1986, n. 251, nel testo modificato dall' della legge 5 marzo 1991, n. 91, che istituisce l'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico; Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e segnatamente l', il quale prevede che, mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione, siano adottate norme regolamentari per disciplinare i programmi e lo svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio delle libere professioni; Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione; Sentito il Collegio nazionale degli agrotecnici; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1269/1994, espresso nella adunanza generale del 24 ottobre 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell', comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 3374 del 4 marzo 1997); Adotta il seguente regolamento: Sessione e sedi di esame 1. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico hanno luogo ogni anno in unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione pubblicata, entro il 30 giugno di ogni anno, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 2. Le prove di esame hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno previsto dall'ordinanza ministeriale e proseguono secondo il calendario stabilito a norma degli articoli seguenti. 3. Salvo quanto previsto nel successivo , gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale, a seconda del numero dei candidati che presentano la domanda, nelle città sedi degli istituti professionali di Stato per l'agricoltura di volta in volta indicati nell'ordinanza di cui al precedente comma 1. 4. I candidati possono presentare domanda di ammissione agli esami soltanto all'istituto professionale di Stato per l'agricoltura sede regionale od interregionale di esame, di cui all'elenco allegato all'ordinanza annuale indicata nel precedente comma 1. Detta domanda viene inoltrata all'istituto prescelto per il tramite del Collegio nazionale degli agrotecnici, che attesterà altresi il soddisfacimento dei requisiti di cui all', comma 2, della legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni. 5. Il contributo di L. 3000 e la tassa di L. 10.000, previsti dall' della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, sono versati dai candidati in favore dell'istituto professionale di Stato per l'agricoltura prescelto come sede di esame. 6. L'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 indicherà, per ciascuno degli istituti sedi di esame, i numeri dei conti e le modalità di pagamento delle somme di cui al precedente comma 5.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1997-03-06;176#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo